SANDRO MERZ |
Garante del Contribuente per il Veneto RELAZIONE ANNUALE PER IL 2013 DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL VENETO PREVISTA DALL’ART. 94, c. 8, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 2012 PREVISTA DALL’ART. 13, c. 12, DELLA LEGGE 27 LUGLIO, 2000 N. 212. Al Senato della Repubblica, Segreteria generale SOMMARIO PREMESSA. Troppe leggi incostituzionali, ossia nulle. Troppe leggi con durata effimera. Troppe leggi illeggibili. Troppe leggi destinate ad accrescere la litigiosità abdicando alla loro funzione. Troppe leggi difettose.
Troppe leggi contro i pensionati. Brevi conclusioni. PREMESSA Ritengo doveroso anticipare una parte della Relazione 2013 per dare un piccolo contributo alla discussione in corso sulla legge di stabilità prospettando una sintesi di alcuni dei più gravi errori riscontrabili nella legislazione degli ultimi anni. Il nostro ordinamento giuridico (l’insieme delle leggi) è gravemente malato al pari dell’economia che per definizione non può essere separata dal sistema delle regole: darò vari esempi degli effetti negativi che le leggi sbagliate determinano, concorrendo anche ad aumentare considerevolmente la spesa pubblica, mentre opportune correzioni normative (a costo zero) potrebbero evitare tali sprechi. § 1. Troppe leggi incostituzionali, ossia nulle. Partiamo dal seguente prospetto delle LEGGI STATALI E REGIONALI DICHIARATE IN TUTTO, O IN PARTE, INCOSTITUZIONALI DALLA CONSULTA (in base alla data di deposito delle relative sentenze) NEGLI ULTIMI 11 ANNI.
Si consideri che per l’anno in corso ho calcolato il numero delle leggi fino al 23.07.2013 e che, se nello stesso anno sono intervenute più pronunce di illegittimità nei confronti di articoli della stessa legge statale o regionale, ho conteggiato come se fosse stata emessa una sola sentenza (così, ad esempio, nel 2009 la legge finanziaria del 2008 è stata attinta da ben otto sentenze dichiarative di incostituzionalità ma nella colonna indicante il numero delle leggi statali ciò ha comportato solo l’aumento di una unità; discorso analogo vale per le quattro sentenze che hanno interessato, nel 2008, il codice di procedura penale). E’ noto che la sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità non equivale ad una abrogazione della legge ma ha effetto retroattivo (salvo poche eccezioni) e ciò aggrava a dismisura i costi economici per il cittadino e per lo Stato: si pensi, ad esempio, alla incertezza legislativa destinata a prolungarsi per tutta la durata del processo avanti la Corte Costituzionale, si pensi ai processi (civili, penali, ecc.) iniziati inutilmente e a tutte le attività intraprese da chi aveva fatto affidamento su una legge poi rivelatasi nulla (obblighi di restituzione, ecc). E se talora la pronuncia di incostituzionalità è poco prevedibile (perché, ad es., si assiste ad un mutamento della precedente giurisprudenza) molto più spesso il vizio è del tutto palese: si pensi alla violazione di specifici articoli ( ad es. l’art. 53 Cost. sulla capacità contributiva: v. le sentenze 223/2012 e 116/2013), all’eccesso di delega (ad es. ben cinque casi nel 2012: v. le sentenze n. 22, 75, 78, 80, e 178 del 2012), alle leggi con privilegi ingiustificati (ad es. le sentenze 23/2011, 262/2009, 26/2007) o alla violazione congiunta del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. Nonostante il provvidenziale intervento, in base all’art. 87 Cost., del Presidente della Repubblica che ha bloccato nel corso degli anni numerosi disegni di legge manifestamente incostituzionali, questa falcidia di leggi non ha paragoni rispetto agli altri Stati europei a Costituzione rigida. Ed il vertice di questa anomalia italiana è stato toccato dopo la riforma del titolo V della Costituzione che è il prototipo delle riforme dannose, sopratutto per gli effetti pesantissimi sulla spesa pubblica. La più accesa fantasia non avrebbe potuto immaginare un sistema migliore per scatenare continue liti giudiziarie fra Stato e Regioni : non c’è legge statale che non venga impugnata da una Regione e non c’è legge regionale che non venga impugnata dallo Stato! E questa guerriglia permanente sospende la certezza del diritto (in attesa delle sentenze della Corte), complica la vita delle imprese, genera costi enormi che in ogni caso sono a carico di un ente pubblico (v. sub. § 4), ecc. § 2. Troppe leggi con durata effimera. “Nessun vento è favorevole a chi non sa dove andare” ma ancor peggio è l’inconcludente fare e disfare di Penelope. Alcuni esempi, (ma il numero di leggi è infinito): varie leggi speciali avevano introdotto negli anni 33 (trentatre!) riti speciali che la legge 69/2009 ha poi ridotto a tre; leggi e decreti “mille proroghe”; ben due riforme della procedura fallimentare negli ultimi cinque anni; da sempre nella R.C. Auto la sospensione dell’assicurazione ha operato, a beneficio dell’assicurato, dopo 15 giorni dalla scadenza del pagamento del premio : tale beneficio è stato abrogato e dopo breve tempo reintrodotto dalla legge 221/2012. Questa precarietà produce disorganizzazione nel lavoro giudiziario e difficoltà interpretative per tutti, compresi imprenditori e professionisti, con conseguenti ingenti costi economici e incertezza del diritto.
<OMISSIS>
Venezia 06.11.2013 IL PRESIDENTE Sandro MERZ |
Relazione annuale per il 2013 del Garante del contribuente per il Veneto Dott. Sandro Merz |