II AVVERTENZA
È più facile tutelare, sul piano del diritto, un genio del pallone o del golf che un’idea geniale quando, ad esempio, la stessa si traduca in una legge scientifica, insuscettibile di protezione brevettuale. Le idee che si traducono in opere dell’ingegno sono, soprattutto, protette dal diritto di autore e dal brevetto; in particolare quelle scientifiche «formano oggetto del diritto di autore» (art. 2575 c.c.) e possono «costituire oggetto di brevetto» con un limite: è consentita la brevettabilità della «applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali» (art. 2585 c.c.). Dunque lo scopritore di una legge scientifica non brevettabile godrà soltanto della tutela debole del diritto di autore. Come si può assicurare allo scopritore un più ampio vantaggio economico? Occupiamoci del caso in cui la legge scientifica, che può comportare benefici per tutti, consenta tuttavia a determinati soggetti di ottenere utilità molto rilevanti dalla applicazione pratica del principio scoperto. Ritengo che la strada più conveniente per lo scopritore possa discendere dal seguente schema: l’idea va mantenuta segreta fino alla conclusione del contratto di compravendita che consenta di blindare l’idea stessa in una obbligazione di risultato ove quest’ultimo è costituito dalle utilità, conseguibili dal compratore e delle quali viene specificato l’ordine di grandezza in termini monetari. È forse superfluo ricordare che l’obbligazione di risultato si differenzia da quella di mezzi soprattutto perché nella prima l’adempimento si intende avverato allorché il risultato è raggiunto. E dunque il venditore-scopritore, in cambio di un prezzo commisurato alla entità economica del risultato, trasferisce al compratore il contenuto patrimoniale del suo diritto d’autore garantendo il risultato specificato: tale schema consente appunto di mantenere segreto, fino alla conclusione del negozio, il contenuto della legge scientifica (che per lo più si sostanzia in un testo scritto nel quale sono esplicati i fondamenti della stessa) dal momento che, nel caso contrario, la pubblicazione dell’idea lascerebbe di fatto allo scopritore solo il diritto morale d’autore (o ben poco altro). Archimede, ad esempio, avrebbe potuto accordarsi con il tiranno di Siracusa per un compenso prima di sottoporgli la sua idea di utilizzare gli specchi ustori contro le navi romane: nel garantire il risultato (ossia bruciare la nave nemica) avrebbe precisato che l’arma sarebbe stata efficace soprattutto la prima volta, sfruttando l’effetto sorpresa. Pattuito il compenso avrebbe rivelato che era possibile bruciare la nave a distanza mediante uno specchio concavo che fa convergere i raggi solari sul bersaglio.
SANDRO MERZ |
Avvertenza dal Manuale pratico e formulario dell’assicurazione e della responsabilità civile, 2015 |
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