SANDRO MERZ

Casella di testo: 
Garante del Contribuente
per il Veneto
RELAZIONE 1° QUADRIMESTRE ANNO 2014 DEL GARANTE DEL
CONTRIBUENTE PER IL VENETO PREVISTA DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE. (LEGGE N. 212/2000).
Al Presidente della Camera del deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell'economia e delle finanze
e p.c.	Al Presidente della Repubblica
Al Presidente della Corte Costituzionale
Al Presidente della Suprema Corte di Cassazione


Casella di testo: Al Presidente della Corte dei Conti
Al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti
Al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma
Al Procuratore della Repubblica di Roma
A tutti i Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI 
Ai Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI 
Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
delle città sedi di Corte d’Appello
LORO SEDI
TITOLO
PER LA SCIENZA GIURIDICA QUESTO PARLAMENTO È ILLEGALE DOPO LA SENTENZA N° 1 DEL 2014 CHE HA DICHIARATO LA NULLITÁ DELLA LEGGE ELETTORALE. O LA ILLEGALITÁ È TROPPO GRANDE PER ESSERE VISTA?


Casella di testo: §	3.	L’usurpazione di funzioni pubbliche e il paralogismo della Corte
costituzionale.
§	4.	Se il principio di effettività determina una nuova legalità siamo in
presenza di una rivoluzione o di un golpe.
§	5.	Gli argomenti logici e giuridici che spiegano l’abbaglio in cui è
caduta la Corte costituzionale.
§	6.	La motivazione della Corte non vincola nessuno, nessun giudice,
nessun organo costituzionale, nessun cittadino.
§	7. PROMEMORIA: la legge è uguale per tutti ed è dura con chi sbaglia (dura lex sed lex).
§	8.	CONCLUSIONI : la serietà rappresenta l’unico, vero motore della
economia nonché il fondamento del diritto.
§ 1. Introduzione – riassunto degli argomenti che seguono e premessa sul metodo.
Perché la politica da arte di governare lo Stato è diventata l’arte di Michelaccio che ogni giorno ci prende per il naso?
Nella mia precedente relazione mi sono occupato della legge elettorale quando


Casella di testo: di effettività; che la Corte cost. interpreta il principio di indefettibilità degli organi costituzionali in contrasto con il principio di legalità; che difatti la indefettibilità comporta, nel nostro caso, che il presente Parlamento illegittimo rimane in carica soltanto fino allo insediamento del nuovo, eletto e legittimato dalla vigente legge elettorale conforme alla Costituzione.
Ricordiamo ancora: che la illogicità di un atto (sentenza, legge o provvedimento amministrativo) consente sempre di ricorrere a un giudice (ad es. per l’art. 606 c.p.p. può essere proposto ricorso per cassazione in presenza di “illogicità della motivazione”); che la Costituzione è stata, finora, il vero argine alla illegalità dilagante da 25 anni; che il nostro ordinamento giuridico, anche se manomesso, consente di attuare la regola di buon senso per cui chi sbaglia paga.
Per meglio comprendere come nasce la vergognosa legge elettorale, ora dichiarata nulla, è opportuno premettere alcuni interrogativi.
§ 2. I troppi perché di noi, cittadini normali.
Perché alla vedova di Alcide De Gasperi, in stato di bisogno, si dovette, con una legge-provvedimento, assegnare una pensione mentre troppi politici di oggi non sanno più a chi intestare (oltre ai familiari, ai famigli ed ai compari) immobili, yacht, conti esteri cifrati e capita che siano intestatari a malincuore o a loro insaputa?
Perché guardando le fotografie in bianco e nero dei nostri Padri Costituenti avvertiamo per tutti, tutti, ammirazione, rispetto e riconoscenza?
Perché guardando le fotografie di troppi politici di oggi, ben ordinate e in fila tra le altre foto segnaletiche esposte nelle questure e nelle stazioni dei C.C., avvertiamo sentimenti indicibili?.
Perché noi, cittadini normali, se una casa ha buone fondamenta, prima di tutto ripariamo il tetto?


Casella di testo: Perché in Italia sono più di 1.000.000 (un milione) le persone che vivono di politica con relativo sottobosco e zone d’ombra, ossia un politico ogni 60 abitanti ossia l’1,7% della popolazione italiana mentre ne basterebbero 60.000 circa ossia l’uno per mille come è negli Stati normali?
Perché i nostri politici hanno fatto e stanno facendo riforme usa e getta? Un caso emblematico è quello della riforma del titolo V della Costituzione: sono stati modificati ben 30 articoli chilometrici della Costituzione su un totale di 139, ripeto trenta, un numero niente male. Ovviamente tale riforma è stata fatta con ben 2 leggi costituzionali, quella n. 3 del 2001 e quella n. 1 del 2012. E ovviamente ora, all’unanimità, si vuole ancora riformare.
Perché l’Italia è diventata un riformificio, un cantiere perenne sulla falsariga della gloriosa Salerno-Reggio Calabria?
Perché non si fanno invece riforme serie, di tipo europeo, sul conflitto di interessi, sul finanziamento pubblico dei partiti e dei gruppi consigliari e parlamentari, sulla libertà di stampa e delle televisioni, entrambe oggi in gran parte in mano ai partiti ed a padroni ed ai loro maggiordomi, sull’antiriciclaggio, sul falso in bilancio?
Perché la casta si è costruita un processo penale ed un sistema di prescrizione dei reati a sua misura?
Perché all’estero io devo vergognarmi di essere italiano e preferisco dire che sono trentino-tirolese?
Ma ora basta: i perché sono infiniti, perché che noi, cittadini-contribuenti normali, ci poniamo andando al lavoro nei treni dei pendolari, al bar, in famiglia o in coda davanti a uno sportello.
§ 3. L’usurpazione di funzioni pubbliche e il paralogismo della Corte cost.


Casella di testo: Non vi faccio perdere tempo a ricordare che l’art 347 c.p. punisce l’usurpazione di funzioni pubbliche e che gli artt. 287 e 302 ss.c.p. puniscono la usurpazione di potere politico nonché la istigazione e la cospirazione politica mediante accordo e associazione e che l’art. 294 c.p. punisce gli attentati contro i diritti politici del cittadino, (si noti che la questione di legittimità decisa dalla sent. 1/2014 è stata sollevata dalla Suprema Corte adita da un cittadino elettore, l’avv. Aldo Bozzi, nipote di uno dei padri della Costituzione) e così via; e che l’art. 90 Cost. prevede l’attentato alla Costituzione.
La sentenza n°1/2014 della Corte cost. ha dichiarato finalmente, dopo i precedenti tentennamenti, la illegittimità costituzionale degli articoli più caratterizzanti della legge elettorale lasciando tuttavia in piedi una nuova legge elettorale che, all’occorrenza, consente di votare. La Corte ha motivato tale pronuncia in 13 pagine e 31 righe. Noi ci occupiamo qui soltanto delle ultime 29 righe, rubricate sotto il “punto 7”. (Le riportiamo nell’allegato 1 per comodità di lettura).
Premettiamo che tali 29 righe costituiscono un obiter dictum ossia non vincolano nessuno: nessun cittadino, nessun giudice, nessun organo costituzionale.
Le prime 4 righe affermano giustamente che la sentenza produrrà effetti (diretti) in occasione della nuova consultazione elettorale rispetto alla quale è sufficiente la normativa rimasta in vigore: l’avverbio “esclusivamente” e la possibilità che queste Camere possano adottare una nuova normativa elettorale nonché le successive 25 righe potrebbero invece integrare l’elemento materiale della istigazione sopraddetta. La Corte afferma: il Parlamento è stato eletto con una legge nulla però “con ogni evidenza” (sic) è “un fatto concluso” e “il principio fondamentale della continuità dello Stato si realizza in concreto attraverso la continuità dei suoi organi costituzionali”. Il paralogismo della Corte è così palese che lo schema sostenuto dalla stessa Corte vale anche per il golpe di Mussolini che difatti “con ogni evidenza” è rimasto al potere per venti anni.
§ 4. Se il principio di effettività determina una nuova legalità siamo in presenza di una rivoluzione o di un golpe.


Casella di testo: principio di effettività su quello di legalità come scrivo da anni nelle mie relazioni al Parlamento e al Governo.
In concreto, diamo alcuni esempi:
in molte province gli imprenditori non pagano le tasse allo Stato ma il pizzo alla criminalità perché questa esercita il potere effettivo di riscossione;
in molti Comuni non si ottiene un appalto con il sistema legale previsto dalle leggi dello Stato ma si ottiene effettivamente pagando, secondo rigorosi tariffari locali, la percentuale convenuta;
in tutte le città italiane tutti sanno che nelle pubbliche piazze si vendono droga, borse e giubbotti con marchio contraffatto, ecc. e l’effettività del commercio illegale si afferma in barba al codice penale;
e così via.
§ 5. Gli argomenti logici e giuridici che spiegano l’abbaglio in cui è caduta la Corte costituzionale.
Orbene la Corte cost., in 29 righe, ci spiega “con ogni evidenza” e “fuori di ogni ragionevole dubbio” che un Parlamento illegale può adottare una nuova legge elettorale, come un vestito sartoriale, perfino modificare (stravolgere) la Costituzione dando una lettura originalissima di alcuni articoli della Costituzione. La Corte, ma per fortuna come diremo meglio queste 29 righe non hanno alcun valore giuridico, afferma dunque che il principio di effettività prevale sulla legalità costituzionale.
Per chiarezza diciamo subito quale è il ragionamento giuridico alternativo sulla base del principio di legalità:
dalla pubblicazione della sentenza n° 1/2014 è stata dichiarata la nullità della legge elettorale sulla base della quale si sono svolte le elezioni di Camera e Senato;
da più di due millenni la scienza giuridica ha elaborato il principio per cui “quod nullum est nullum producit effectum” (ciò che è nullo non produce alcun


Casella di testo: conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”;
Ed ancora è pacifico che i poteri delle Camere in regime di prorogatio sono circoscritti rispetto a quelli delle Camere nella pienezza delle loro funzioni.
d) Ma allora se è pacifico che il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere alla scadenza del termine naturale o nel caso che le stesse non riescano a formare una maggioranza di Governo, perché il rispetto della legalità costituzionale non induce il Capo dello Stato a sciogliere un Parlamento eletto con una legge nulla? Perché si fa come se nulla fosse accaduto? Dobbiamo tenerci un Parlamento illegale con il ricatto della “grave crisi economica”, figlia di un ventennio di illegalità, perdurante e indicibile?.
La motivazione della Corte non vincola nessuno, nessun giudice, nessun organo costituzionale, nessun cittadino.
È pacifico che le 29 righe esaminate non vincolano nessuno, nessun giudice, nessun organo costituzionale, nessun cittadino (esse costituiscono, come si dice in gergo, un obiter dictum; più in generale da anni scrivo che se le motivazioni delle sentenze fossero vincolanti finirebbe la nostra libertà). In primo luogo, gli effetti giuridici delle sentenze, di tutte le sentenze,discendono solo ed esclusivamente dal dispositivo (e gli studiosi del giudicato sanno che la motivazione può, in taluni casi, soltanto servire ad interpretare e definire i confini del giudicato stesso). In secondo luogo il potere-dovere di interpretazione spetta al singolo giudice (civile, penale, amministrativo, tributario, contabile, costituzionale) sia esso nazionale, europeo o internazionale.
Anche la Corte costituzionale si è adeguata a questi principi dopo una storica lotta con la Suprema Corte di Cassazione che aveva sdegnosamente disattese le sentenze interpretative di rigetto; in tutti i manuali universitari si ricorda l’incipit della Suprema Corte: “Questa Suprema Corte, nel rivendicare a sé ed a sé sola il potere di interpretazione delle leggi...”. Difatti la Corte cost. ha da molti anni abbandonato lo strumento delle sentenze interpretative di rigetto.


Casella di testo: di atti d’ufficio; che la nota domanda, chi custodirà i custodi?, trova sempre nel nostro ordinamento una risposta: ad esempio l’art.11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati sicché, in cascata, vi è qualcuno che sorveglia anche chi non ha sanzionato l’omissione.
Sulla materia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, vanno menzionate la Corte di giustizia della Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo. Si pensi soltanto all’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per cui gli Stati si impegnano a organizzare libere elezioni che siano libera espressione dell’opinione del popolo.
Quando vi è un reato, come qualsiasi altro fatto illecito, sussiste l’obbligo di risarcimento.
La classe politica ha tentato in tutti i modi di sottrarsi alle sue responsabilità, come ad es. è dimostrato dall’attuale sistema delle prescrizioni penali e come si è visto poche settimane fa con la mancata approvazione del noto disegno di legge. Tuttavia il complesso delle prescrizioni in materia civile consente di rivalersi sui patrimoni accumulati illecitamente anche quando il reato è prescritto. Richiamo in particolare l’attenzione sulla sospensione della prescrizione civile nelle ipotesi di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c.: e non ci viene un dubbio di costituzionalità della prescrizione civile maturata a favore di chi, controllando la maggioranza parlamentare, si è adattato la legge in modo da farla franca?
L’affermazione della azionabilità dei diritti politici, ossia la possibilità di farli valere in un giudizio al pari dei diritti civili, apre la strada a un nuovo protagonismo del cittadino, cittadino appunto e non suddito. Si aprono molte strade, ad esempio, il cittadino può costituirsi parte civile in un processo penale quando un reato ha leso il suo diritto politico.
§ 8. CONCLUSIONI : la serietà rappresenta l’unico, vero motore della economia nonché il fondamento del diritto.


Casella di testo: nome e cognome) opinano diversamente sulla base dei seguenti argomenti... Sarebbe come se un ministro criticasse le modalità delle operazioni chirurgiche praticate in cardiochirurgia a Padova: lasciamolo fare al cardiochirurgo di una scuola diversa! In realtà la politica sta tentando di smantellare lo stato di diritto ed in buona misura ci è già riuscita e in parallelo sta conducendo l’Italia verso un sobrio pauperismo.
Economia e diritto sono SCIENZE che uno studioso comincia a capire dopo una vita di studio: sentire certi politici che, a orecchio, ne parlano come si discorre di MILAN-JUVE mette tristezza, non è serio.
La sentenza n° 1/2014 non resterà nella storia per la sua prosa anche se un’argomentazione di sole 29 righe, che inizia con un “È evidente” e continua con locuzioni quali “con ogni evidenza”, “...che non è un’astrazione” “fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo” e così via, merita di essere studiata sul piano della semeiotica e sotto tutti e tre i profili, pragmatico, semantico e sintattico. E ringrazio i giudici costituzionali di averci risparmiato altre espressioni (come “ricordo a me stesso” o “per mero tuziorismo” o qualche brocardo o citazioni del Manzoni, tutti segni del repertorio di un grande avvocato, repertorio che fa la delizia di ogni giudice).
Resterà invece nella storia l’affermazione della azionabilità dei diritti politici, sancita dalla Suprema Corte e dalla Corte costituzionale, ciascuna nei rispettivi, distinti campi di competenza. Forse è tempo che i cittadini – contribuenti rialzino la testa come ha fatto il cittadino elettore avv. Aldo Bozzi, nipote di Aldo Bozzi, uno dei Padri Costituenti: l’avv. Aldo Bozzi è il promotore del giudizio civile, pervenuto alla Suprema Corte di Cassazione che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale.
Rialzare la testa significa recuperare, nei fatti e senza retorica i valori della legalità, del senso dello Stato, dell’amor di Patria come culla della nostra cultura e dello spirito associativo e mutualistico. Non si può lasciare tutto il peso della lotta per la legalità sulle Magistrature (penale, civile, amministrativa, contabile, tributaria), sulle Forze dell’ordine e su quella parte della Pubblica Amministrazione esente dalla lottizzazione dei partiti. In uno Stato di diritto, ossia in una democrazia, la effettività che si impone in contrasto con la legalità, corrisponde allo spazio dove predomina il volere del più forte, del prepotente, del malavitoso.
In una parola bisogna recuperare la serietà senza la quale economia e diritto non hanno senso: si può concludere un contratto con un pagliaccio? Si può aprire una fabbrica dove la litigiosità del Fisco, dei fornitori, dei debitori, e così via è la più alta della Unione europea?
Scrivo nel mio recente libro “Restare o scappare”: il giudice rappresenta l’ago della bilancia non solo della giustizia ma della stessa democrazia che senza stato di diritto si riduce a uno slogan (ed alludo non solo ai giudici dei singoli Stati ma anche a quelli della Unione Europea e delle Corti internazionali).
E allora, per riaffermare lo Stato di diritto, evviva 10, 100, 1000 Aldo Bozzi. Altrimenti facciamo la fine di Pinocchio. Rileggiamoci il capitolo XIX del libro di Collodi, capitolo intitolato “ Pinocchio è derubato delle sue monete d’oro, e per castigo, si busca quattro mesi di prigione”: “Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: -Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione.- Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princisbecco e voleva protestare: ma i giandarmi, a scanso di perditempo inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì v’ebbe a rimanere quattro mesi....”
Venezia, 16 Maggio 2014
IL PRESIDENTE SANDRO MERZ